ASSISTENZA MEDICA

Viene garantita attraverso i medici di medicina generale sulla base delle disposizioni previste dal vigente accordo regionale (D.G.R. n. 50-8410 del 10.2.2003, con richiamo alle DD.GG.RR. n.47-26252 del 9.12.1998 e n. 46-27840 del 19.7.1999) e dal vigente Accordo collettivo nazionale.

Deve essere stabilito ed opportunamente pubblicizzato l?orario settimanale di effettiva presenza medica all?interno della struttura, concordato con la Direzione sanitaria della struttura o con il distretto.

L?assistenza erogata dai medici di medicina generale si raccorda con le altre attività sanitarie erogate nell?ambito della struttura, secondo le modalità descritte a punto precedente.

La struttura predispone un registro per i medici di medicina generale su cui viene annotato, a cura degli interessati, il giorno, l?ora di ingresso e di uscita.

I costi per la medicina generale non concorrono alla determinazione della tariffa residenziale.

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