ASSISTENZA TUTELARE ALLA PERSONA

Concorrono alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare le seguenti figure professionali: ADEST, OTA, OSS, OSS con formazione complementare, con le funzioni loro assegnate dalla vigente normativa, unitamente ai soggetti in possesso di titolo riconosciuto equivalente dalla Regione a quelli sopra citati ma con diversa nomenclatura (es. ASA della Regione Lombardia).

È inoltre possibile utilizzare soggetti non ancora in possesso dei titoli sopra indicati purchè iscritti ad un corso di qualificazione o riqualificazione professionale ovvero in possesso dei requisiti per accedere ai corsi di riqualificazione ai sensi della D.G.R. n.26-5882 del 22.4.2002 ?Approvazione di moduli integrativi per il conseguimento della qualifica OSS per operatori in possesso dei titoli e servizi pregressi?.

Tali requisiti devono essere maturati alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 ?Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento?, così come previsto dall?art.31, comma 7.

L?erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare, da garantirsi nell?arco delle 24 ore per i tempi medi indicati nella Tabella A con riferimento a ciascuna fascia d?intensità e livello di complessità, è rivolto a soddisfare i fabbisogni individuali degli ospiti, come definiti nei rispettivi progetti individuali.

Il numero degli operatori deve essere tale da garantire i turni notturni e festivi.

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