REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

1 sezione –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1162 del 2000, proposto da Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione per il Piemonte e la Valle d'Aosta, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati professor Massimo Andreis e Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliata presso il primo a Torino, via Palmieri 40.

contro

Regione Piemonte, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto ed elettivamente domiciliata presso di lei in piazza Castello 165 a Torino.

Croce Rossa Italiana, Comitato provinciale di Torino, in persona del presidente in carica

ASL 12 di Biella in persona del direttore generale in carica,

con l'intervento ad adiuvandum di

(…omissis)

e con l'intervento ad opponendum di

(…omissis…)

per l'annullamento, previa sospensione,

della deliberazione 18.1.2000, n. 442 del consiglio regionale del Piemonte pubblicata sul BUR il 9.1.2000, per l’istituzione per l'anno scolastica 1999-2000 di due corsi di venti posti ciascuno per Massofisioterapisti, con l'intendimento di far proseguire detti corsi anche per il futuro, in accoglimento della proposta formulata il 18.10.1999, n. 749 dalla giunta della Regione Piemonte.

visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dei soggetti intervenuti a sostegno od in opposizione alla domanda dedotta in via principale;

Vista la propria ordinanza 7.6.2000, n. 834, nonché quella della sezione quarta del consiglio di Stato 20.9.20M, n. 4658;

Relatore, all'udienza del 12.2.2003 il p. ref. P. Peruggia, comparsi gli avvocati professor Massimo Andreis, Eugenia Salotto ed Alessandro Conforti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Con atto notificato il 8.4.2000, l'associazione terapisti della riabilitazione, sezione del Piemonte e Valle d'Aosta, impugna la deliberazione 442 18.1.2000 del consiglio regionale del Piemonte istitutiva del corso per massoterapisti e deduce:

violazione di legge, con riferimento all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, della legge 29 febbraio 1999, n. 42, violazione dì circolari ministeriali.

La legge del 1992 ha posto ordine nel settore delle professioni sanitarie, abolendo tutte le precedenti figure non assimilabili a quelle riconosciute dall'ordinamento degli altri paesi dell'Unione europea: sono stati perciò chiusi tutti i corsi per la formazione di differenti profili, ed è stato delegato il Ministero, perché individuasse i profili Professionali del settore sanitario ammessi. E' derivata la figura del fisioterapista, che è un operatore sanitario, con formazione universitaria; all'esito di tale procedimento normativo non residua alcuna potestà alle Regioni di affiancare altre figure, a quelle individuate, per cui è illegittima la previsione della deliberazione impugnata.

Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, D. 241, eccesso di potere per assoluto difetto della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, contraddittorietà.

L'istituzione del corso in questione è motivata con la necessità di prevedere un numero di soggetti in grado di sovvenire alle prevedibili esigenze di massaggiatori, che sorgeranno in concomitanza con le Olimpiadi invernali del 2006; tuttavia il corso avrebbe dovuto essere istituito per i massaggiatoti sportivi e non già per massofisioterapisti.

La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto 9.5.2000 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.

Con atto notificato il 23.5.2000, depositato il 5.6.2000 sono intervenuti ad adíuvandum la signora Alícja Stojoník ed altri venti litisconsorti indicati nell'epigrafe, che hanno chiesto accogliersi l'impugnazione, deducendo censure analoghe a quelle del ricorrente.

Con lato notificato il 3.10.2002 sono intervenuti in giudizio il signor Cristiano Cugusi ed altri ventisette litisconsorti, che hanno chiesto respingersi la domanda.

Con ordinanza 7.6.2000, n. 834 il tribunale ha respinto la domanda cautelare per la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato; con ordinanza 20.9.2000, n. 4658, la quarta sezione del consiglio di Stato ha accolto l'appello interposto avverso un provvedimento di questo giudice e per l'effetto ha accolto la domanda cautelare proposta.

L’ente ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente associazione impugna gli atti della Regione Piemonte, che hanno previsto l'istituzione di un corso di studio per l'abilitazione alla professione di massofisioterapista, e così in asserita violazione delle disposizioni dì livello statale, che hanno accorpato nel profilo del terapista della riabilitazione tutti gli operatori che operano per conseguire la salute della persona a mezzo dell'attività fisica.

L’esame delle censure dedotte può avere condotto, movendo dalla complessiva considerazione della normativa più recente in materia di professioni sanitarie.

Limitando l'esame alle sole disposizioni di legge (essendo infatti evidente che la Regione Piemonte ed il tribunale adito non sono vincolati dalle circolari ministeriali) si osserva che l'art 6, comma 3 del d.lvo 30 dicembre 1992. n. 502 ha previsto la formazione in ambito ospedaliero del personale destinato a ricoprire le mansioni Infermieristiche, tecniche e riabilitative del personale sanitario, ed ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle relative figure professionali. Tutte le altre tipologie di impiego nel settore sono state considerate soppresse, così come i relativi corsi di formazione, salvo l'eventuale riordino in base alla nuova normativa sull'ordinamento universitario.

La norma denunciata aveva anche operato un richiamo all’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dettata in materia di riforma degli ordinamenti didattici universitari, prevedendo con ciò che la struttura delle scuole di accesso ai profili dí nuova individuazione dovesse uniformarsi alla normativa comunitaria e ridurre le duplicazioni tra gli insegnamenti, perseguendo l'omogeneità disciplinare

L’indicato orientamento normativo ha pertanto delineato una situazione tale per cui le preesistenti figure sanitarie dovevano mutare,

per essere ricomprese nelle sole ipotesi delineate dalla legge, e specificate dai decreti attuativi.

Ai fini del decidere é necessario esaminare anche l'art. 3 del d.m.. 29 marzo 2001 (in Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118), che ha indicato anche i fisioterapisti (lett. b) tra gli esercenti le professioni sanitarie riabilitative; tale disposizione va letta avendo riguardo alla ricordata fun0zione che la legge ha assegnato al decreto ministeriale in trattazione, per cui se ne può concludere che l'unica figura professionale ormai ammessa dall'ordinamento nell'indicato settore di attività è quello del fisioterapista.

Il perseguimento degli indicati fini posti dalla legge induce a ritenere corretta la lettura che la ricorrente associazione ha dato alle norme denunciate: la necessità di evitare duplicazioni e la volontà di uniformare la legislazione nazionale a quella europea hanno mosso il Parlamento a prevedere un numero di profili professionali operanti nello specifico settore inferiore a quello preesistente.

Meritano un cenno anche le disposizioni introdotte dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42: l'art. 1 ha sostituito la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n- 1265, con "professione sanitaria" ed ha previsto che "…il campo dì attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, Comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ... è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali...

Il successivo art 4 del provvedimento normativo ha considerato l'equipollenza tra i diplomi conseguiti prima del 1992, che avevano già dato accesso alle professioni sanitarie riconosciute dal servizio sanitario nazionale, ed i titoli di studio necessari per accedere alle nuove figure derivanti dalle scuole Ospedaliere istituite nel frattempo.

Il complesso normativo sinora delineato va pertanto interpretato nel senso non è possibile istituire figure professionali di operatori sanitari potenzialmente sovrapponibili a quelle che hanno ispirato la riforma di cui s’è detto.

L'ultimo aspetto da considerare ai fini del decidere riguarda la possibilità a istituire una netta distinzione tra le competenze professionali degli associati all'ente ricorrente e quelle che saranno proprie dei massofisioterapisti che usciranno dai corsi istituiti dalla Regione Piemonte.

Il fisioterapista (o terapista della riabilitazione) è il professionista sanitario (dm 14.9.1994, n. 741, in G.U, 9 gennaio 1995, n. 6) in possesso del diploma universitario abilitante, "... che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia congenita ad acquisita... ". Lo specifico settore, dell'attività professionale di tali figure consiste nell’operare sotto la direzione di un medico, si che il fisioterapista:

elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento dei bisogno di salute del disabile;

pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali

propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l'efficacia,

verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero

La Regione Piemonte ha adottato, gli atti impugnati sul dichiarato presupposto della prevista necessità di un maggior numero di soggetti abilitati a svolgere la funzione di massaggiatore al servizio degli atleti che parteciperanno alle olimpiadi invernali del 2006. La deliberazione n. 442 che l'unanime consiglio regionale ha adottato il 18.1.2000 si basa invece sulla dedotta vigenza del dm. 5 luglio 1975 (Gazz. Uff. 29 settembre 1975, n. .259), che aveva previsto le materie fondamentali di insegnamento per i corsi dei massaggiatori sportivi.

Ai fini dei decidere è necessario operare la comparazione, tra il settore dell'attività che le norme esaminate hanno riservato al terapisti della riabilitazione e quanto invece previsto per i massaggiatori sportivi: in base a quanto osservato in precedenza si nota che il massaggiatore sportivo potrà svolgere al più l’attività di massaggio manuale, senza potersi ingerire nella sfera del lavoro paramedico (fisiatria) che la legge ha inteso riservare ai soggetti rappresentati dalla ricorrente associazione.

Ne consegue che appaiono fondate ed assorbenti le censure con cui l'ente ricorrente lamenta l'illegittimità della istituzione di scuole per soggetti che oltre al massaggio sportivo, potranno eventualmente svolgere un'opera classificabile, appunto, come fisiatrica.

Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi e vanno annullati nei limiti sopra indicati.

La complessità dalle questioni trattate induce a ritenere sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione,

accoglie il ricorso, ed annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.

Compensa tra le partì le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.2,2003, con l'intervento dei signori magistrati:

(…omissis…)